Art. 4.

      1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo,» sono soppresse e la parola: «piste» è sostituita dalla seguente: «stesse»;

          b) al comma 3, dopo la parola: «impianti» sono inserite le seguenti: «e di aree sciabili attrezzate».